Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31555 - pubb. 10/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1975, n. 1107. Pres. Maccarone. Est. Giuliano.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI UN'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - MANCATA CONTESTAZIONE DEGLI ESTRATTI-CONTO DA PARTE DEL DEBITORE - CHIAMATA IN GIUDIZIO DEL FIDEIUSSORE DA PARTE DELLA BANCA - CONTESTAZIONI SULLA SOMMA DOVUTA - DEDUZIONE AD OPERA DEL FIDEIUSSORE - INAMMISSIBILITÀ



Poiché, ai sensi dell'art 1945 cod civ, il fideiussore, oltre alle eccezioni attinenti ad eventuali vizi del contratto fideiussorio, può opporre al creditore le sole eccezioni deducibili da parte del debitore garantito, qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito bancario in conto corrente, ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti-conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art 1832 cod civ, dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non puo’ sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questo, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe non avendo il creditore provveduto ad inviare tali documenti anche ad esso. (massima ufficiale)