Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31550 - pubb. 24/06/2021

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Cassazione civile, sez. I, 07 Marzo 1984, n. 1572. Pres. Santosuosso. Est. Cantillo.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - GARANZIA - DURATA - FIDEJUSSIONE - A TEMPO INDETERMINATO - RECESSO - PERSISTENZA DELL'APERTURA DI CREDITO - LIMITI DELLA FIDEJUSSIONE - SALDO PASSIVO DELL'APERTURA DI CREDITO - SUCCESSIVA RIDUZIONE - RILEVANZA PER IL FIDEJUSSORE - CONDIZIONI



Con riguardo a fidejussione prestata per un'apertura di credito bancario, il recesso del fideiussore, ove consentito nel perdurare del rapporto principale, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debitore esistente al momento in cui il recesso medesimo diventa efficace, nel senso che l'Obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo ancorché il debito dell'accreditato, al momento della chiusura del conto, risulti aumentato in dipendenza di operazioni successive. D'altra parte, però, sull'obbligazione di garanzia così determinata non incidono le ulteriori rimesse dell'accreditato, le quali, stante l'unitarietà del rapporto, non possono essere considerate separatamente dai prelevamenti, occorrendo aver riguardo, per determinare l'entità dell'obbligazione principale, al saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito; e solo se tale saldo sia inferiore a quello esistente al momento del recesso, si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fidejussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma primo, cod. civ., per cui la fidejussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita. (massima ufficiale)