Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31541 - pubb. 26/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 25 Febbraio 1993, n. 2330. Pres. Salafia. Est. Grieco.


Contratti bancari - Apertura di credito bancario - In genere - Pattuizione finalizzata alla riduzione di pregressa esposizione passiva di conto corrente - Conseguenti atti di cessione dei crediti ed atti estintivi dell'esposizione - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare



Qualora l'apertura di credito bancario risulti in concreto pattuita, per effetto di collegamento fra più negozi - in ipotesi in forza di contestuale cessione "pro-solvendo" alla banca di crediti verso terzi, non per assicurare all'accreditato una disponibilità di denaro, ma per ridurre una pregressa esposizione passiva di conto corrente, gli atti di cessione dei crediti e quelli estintivi di detta esposizione sono suscettibili di revocatoria in base all'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fallimentare, configurando atti estintivi di debito scaduto ed esigibile effettuati con mezzi anormali di pagamento. (massima ufficiale)




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