Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31539 - pubb. 18/06/2020

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Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 1993, n. 11566. Pres. Pannella. Est. Carbone.


Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso - Durata del preavviso - Disciplina convenzionale - Ammissibilità - Efficacia immediata del recesso - Liceità



In tema di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, l'art. 1845, terzo comma, cod. civ. contiene un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso e in tale spazio, lasciato alla privata autonomia, non trova alcun ostacolo logico ne' giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operatività immediata del recesso comunicato alla controparte, trattandosi di termine inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale. (massima ufficiale)




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