Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31510 - pubb. 24/09/2021

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Cassazione civile, sez. I, 24 Giugno 2008, n. 17090. Pres. Carnevale. Est. Fioretti.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 154 del 1992 - Apertura di credito e fido di negoziazione - Stipulazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Conseguenze - Recesso da tali contratti - Forma scritta - Necessità - Esclusione



Nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione "per facta concludentia" di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura; conseguentemente, allorché in quel regime normativo fosse stato tacitamente stipulato un contratto di apertura di credito ed un fido di negoziazione di assegni, il relativo recesso, intervenuto prima dell'entrata in vigore della normativa citata, non richiedeva la forma scritta, potendo essere valida la semplice comunicazione anche verbale della banca al cliente, relativa all'intenzione di recedere dai contratti. (massima ufficiale)




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