Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31500 - pubb. 13/02/2022

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Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2022, n. 926. Pres. Cristiano. Est. Di Marzio.


CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - Forma scritta - Necessità salvo eccezioni ex art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - Conseguenze - Risultanze del "libro fidi" o del "regolamento di portafoglio" - Sufficienza - Esclusione



In tema di contratti bancari, l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità - a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 - non essendo pertanto sufficiente a provarne l'esistenza la circostanza che l'affidamento risulti dal "libro fidi", né che il suo contenuto possa essere ricostruito attraverso l'esame del "regolamento di portafoglio", destinato solo a raccogliere l'insieme delle procedure tecnico operative per la gestione dei titoli. (massima ufficiale)




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