Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31448 - pubb. 21/06/2024

Cessione in blocco, prova della inclusione del credito azionato

Tribunale Teramo, 06 Giugno 2024. Est. Pasca.


Mutuo ipotecario - Cessione dei crediti in blocco - Opposizione all’atto di precetto - Carenza di prova sulla titolarità del credito della società cessionaria con particolare riferimento alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria - Sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto



Il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. civ., sez. VI, 5.11.2020, n. 24798). Ritenuto, al contempo, che, allorquando - come nel caso di specie - non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9412). Ritenuto, altresì, che non è sufficiente neanche la certificazione rilasciata dal Notaio che non contiene elementi precisi ricollegabili alla cessione del contratto di mutuo tali da ritenere che si faccia riferimento al credito per cui è causa atteso che né il codice cliente né l’ID rapporto menzionati sono ricollegabili al contratto di mutuo e, vista l’esigenza cautelare sottesa al “fumus boni iuris” ed ai “gravi motivi” per il pericolo che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il presunto debitore e considerato - al contempo - che non vi è il rischio che l’intimato nelle more possa rendersi impossidente, essendo la banca garantita da ipoteca, è sospesa l’efficacia esecutiva del titolo ex art 615 c.p.c. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara - www.avvocatoargento.it


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