Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31395 - pubb. 13/06/2024

Il Procuratore Nardecchia sulla interruzione per fallimento del giudizio di risoluzione promosso al fine di conseguire una condanna a contenuto risarcitorio e restitutorio

Procura Generale della Cassazione, 26 Aprile 2024. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.


RISOLUZIONE (DOMANDA DI) – TRASCRIZIONE – FALLIMENTO (DICHIARAZIONE DI) CONVENUTO – ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (DOMANDA DI)



In caso di interruzione L. Fall., ex articolo 43 del giudizio ordinario di cognizione nel quale sia stata proposta una domanda di risoluzione al fine di conseguire una condanna a contenuto risarcitorio e restitutorio, il contraente in bonis, in forza della L. Fall., articolo 72, comma 5, secondo periodo, deve riassumere l’intero giudizio davanti al giudice delegato, con domanda di insinuazione al passivo del credito restitutorio e/o risarcitorio previo accertamento incidentale della fondatezza della presupposta domanda di risoluzione; il trasferimento dell’azione in sede fallimentare che deve avvenire con un atto riassunzione entro il termine di tre mesi dall’interruzione del giudizio ordinario al fine di conservare gli effetti della domanda giudiziale svolta in sede ordinaria.
Il P.M. chiede pertanto la rimessione della causa al Primo Presidente per l’assegnazione alle sezioni unite sul quesito di cui in narrativa. In subordine il rigetto del ricorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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