Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31335 - pubb. 04/06/2024

Riproposizione della domanda di concessione di misure protettive e cautelari a seguito di mancata fissazione dell’udienza di conferma

Tribunale Napoli, 30 Aprile 2024. Est. De Gennaro.


Tribunale – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari – Riproposizione della domanda



In tema di composizione della crisi d’impresa, qualora non sia fissata l’udienza per la conferma delle misure protettive e cautelari richieste dall’imprenditore nel termine fissato dall’art. 19, 3° comma, del C.C.I.I., deve ritenersi, nonostante la criptica formulazione dell’ultima parte del comma in questione, che l’assenza di colpa in capo al ricorrente renda necessaria un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma de qua per la quale, se il ricorrente propone un nuovo ricorso al Tribunale competente per la concessione delle misure protettive e cautelari, il giudice debba pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure richieste, che vanno concesse con effetto ex nunc ove risulti che le stesse sia strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso e che il risanamento, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’esperto, non risulti manifestamente implausibile considerato che a non essere compatibile con la composizione negoziata è solo l’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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