Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31301 - pubb. 29/05/2024

Responsabilità degli amministratori: i criteri di liquidazione del danno in via equitativa si applicano anche ai giudizi pendenti

Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 2024, n. 8069. Pres. De Chiara. Est. Nazzicone.


Responsabilità degli amministratori sociali per mala gestio - Parametri per la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. - Criteri del deficit fallimentare o criterio differenziale e criterio dei c.d. netti patrimoniali - Recepimento nell'art. 2486 c.c. - Doveri del giudice



In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma. (massima ufficiale)




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