Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31287 - pubb. 28/05/2024

Liquidazione Controllata: il subentro del liquidatore nell’azione revocatoria ordinaria

Appello Bologna, 27 Marzo 2024. Pres. Velotti. Est. Cartelli.


Liquidazione Controllata - Azione revocatoria ordinaria pendente - Improcedibilità a seguito dell’apertura della liquidazione - Sussistenza - Subentro del liquidatore ex art. 143 e 274 CCII - Sopravvenuta carenza di legittimazione del creditore procedente e del debitore



Il liquidatore che si è costituito volontariamente nel giudizio di appello avverso la sentenza che ha disposto la revocatoria ex art. 2901 c.c. in favore del creditore procedente, determina la improcedibilità della causa sia nei confronti del creditore procedente, sia nei confronti del debitore a carico del quale si è aperta la procedura di liquidazione controllata, dovendo il giudice, per effetto di detto intervento in giudizio, dichiarare l’estensione della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti dell’intero ceto creditorio del debitore.


È tempestivo e rituale l’intervento del liquidatore nel giudizio di appello avente ad oggetto l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avviata dal creditore prima dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, reso ex art. 274, comma 2, c.c., con subentro nella posizione del creditore appellato ex art. 300, comma 2, c.p.c., dovendosi affermare il sopravvenuto difetto di legittimazione in capo al creditore in quanto legittimato a stare in giudizio, subentrando nella posizione processuale dell’originario attore, è solo il liquidatore della liquidazione controllata.


Va dichiarato il difetto di legittimazione del debitore convenuto in revocatoria (appellante quale parte soccombente in primo grado) a favore del liquidatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 CCII, richiamato dall’art. 270, co. 5, CCII, non essendo egli più legittimato a stare in giudizio, dovendo essere rappresentato dal liquidatore che si è costituito volontariamente in causa facendo proprie le domande del creditore appellato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Simona Battistini del foro di Rimini


Massima dell’avv. Astorre Mancini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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