Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31273 - pubb. 24/05/2024
La Corte di Giustizia UE sulla possibilità di escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti (2)
Corte Giustizia UE C-20/23, 08 Maggio 2024. Pres. Prechal. Est. Biltgen.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Direttiva (UE) 2019/1023 – Procedure in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione – Articolo 20 – Accesso all’esdebitazione – Articolo 23 – Deroghe – Articolo 23, paragrafo 4 – Esclusione dall’esdebitazione di categorie specifiche di debiti – Normativa nazionale che esclude dall’esdebitazione i debiti tributari e i debiti previdenziali – Carattere debitamente giustificato di tale esclusione
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza),
deve essere interpretato nel senso che:
un’esclusione dall’esdebitazione di una categoria specifica di debiti diversa da quelle elencate nella disposizione sopra citata è possibile soltanto qualora tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.
L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2019/1023
deve essere interpretato nel senso che:
gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dall’esdebitazione talune categorie specifiche di debiti, quali i debiti tributari e i debiti previdenziali, e di attribuire loro in tal modo uno status privilegiato, purché tale esclusione sia debitamente giustificata in virtù del diritto nazionale.