Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31103 - pubb. 24/04/2024
Appello Torino - Nomina del liquidatore e iscrizione all’albo ex art. 356 CCII
Appello Torino, 12 Marzo 2024. Pres. Cortese. Est. Croci.
Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Scelta tra gli iscritti all’albo ex art. 356 CCII - Ammissibilità - Non conferma del professionista gestore della crisi - Giustificati motivi - Ragioni di opportunità - Ricorrenza
I “giustificati motivi” a fronte dei quali il Tribunale può escludere la nomina come liquidatore del gestore della crisi che ha redatto la relazione dell’art. 269, co. 2, CCII, costituiscono una categoria aperta, nella quale possono rientrare anche mere ragioni di opportunità che suggeriscono all’autorità giudiziaria che dispone l’apertura della procedura di liquidazione controllata di scegliere un diverso professionista.
E la mancata iscrizione all’albo previsto dall’art. 356 CCII del gestore indicato dal debitore ben può rientrare tra i “giustificati motivi”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 270, co. 2, lett. b), CCII, per escluderlo dalla nomina come liquidatore, ritenendo con ciò il Tribunale valorizzare le maggiori competenze professionali costituite dall’iscrizione a detto albo del professionista che designa in sostituzione, in rapporto alle minori competenze possedute od alle minori garanzie fornite dal gestore che ha seguito il debitore nella predisposizione della domanda e che non è iscritto a quell’albo.
Non vi è, dunque, alcuna incompatibilità tra l’art. 270, co. 2, lett. b) e l’art. 356 CCII, e la scelta del Tribunale di individuare un professionista iscritto all’albo dell’art. 356 CCII in sostituzione del gestore della crisi si rivela pienamente legittima. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione degli avv. Chiara Cracolici e Alessandro Curletti del foro di Torino
Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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