Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30979 - pubb. 04/04/2024

Liquidazione ex art. 57, co. 6-bis, TUF dei Fondi di investimento: il giudice italiano non è competente se la sede della SGR è all’estero

Tribunale Milano, 25 Gennaio 2024. Pres. Macchi. Est. Grippo.


Fondi comuni di investimento – Personalità giuridica – Sede della SGR all’estero – Sede del Fondo



I fondi comuni di investimento non hanno personalità giuridica, ragione per la quale le obbligazioni per conto dei medesimi sono formalmente assunte dalla società di gestione, ma restano riferibili esclusivamente al patrimonio del Fondo proprio in ragione del principio di separazione dei rispettivi patrimoni previsto dal TUF; a tal riguardo giova ribadire che, in linea al principio testé enunciato secondo il quale il fondo non ha soggettività giuridica, ai fini dell'applicazione dell'art. 57 TUF assume rilievo la sede in Italia della società che gestisce il fondo e non, invece, la sede in Italia del fondo o il fatto che gli immobili del fondo sono collocati in Italia o che il fondo sia regolato dal diritto italiano o che il foro competente per dirimere le controversie interne sia un tribunale in Italia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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