Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30963 - pubb. 03/04/2024
La Cassazione sulla prova della supersocietà di fatto
Cassazione civile, sez. I, 04 Gennaio 2024, n. 204. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
Supersocietà di fatto – Prova – Abuso – Rapporto societario di fatto
L’abuso della società da parte di una o più persone (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell’interesse proprio delle stesse, in effetti, ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell’esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto: Cass. n. 23344 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003).
Si tratta, tuttavia, di un fatto che non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l’esercizio di un abuso su quest’ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l’altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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