Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30921 - pubb. 27/03/2024
Il Tribunale di Pisa sulla pignorabilità della somma conferita in un fondo pensione
Tribunale Pisa, 03 Aprile 2023. Est. De Durante.
Pignoramento presso terzi - Fondi pensione - Esigibilità
L’intangibilità nella fase di accumulo delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari, prevista dall'art. 11 comma 10 D.Lgs. 252/2005, non impedisce il pignoramento della somma conferita in un fondo pensione, la quale corrisponde a un diritto di credito certo ancorché temporaneamente inesigibile; l’esigibilità del credito, infatti, non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, sicché il pignoramento presso terzi può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura. (Pietro Gobio Casali) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Pietro Gobio Casali
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