Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30897 - pubb. 13/02/2019

Concordato preventivo: non spetta la prededuzione per spese ed onorari per l'impugnazione della mancata omologazione del concordato e la dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 16 Giugno 1994, n. 5821. Pres. Montanari Visco. Est. Grieco.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per il fallito - Atti successivi alla dichiarazione - In genere - Concordato preventivo - Mancata omologazione - Conseguente dichiarazione di fallimento - Sentenza dichiarativa - Impugnazione - Proposizione da parte del legale rappresentante della società fallita - Spese ed onorari del difensore nominato all'atto della impugnazione - Debito della massa - Esclusione - Conseguenze



L'impugnazione contro la sentenza dichiarativa di fallimento conseguente alla mancata omologazione del concordato preventivo, proposta dal legale rappresentante della società dichiarata fallita, con il ministero di un difensore nominato all'atto dell'impugnazione, si colloca al di fuori dell'ambito della procedura fallimentare, in quanto non autorizzata dal giudice delegato, con la conseguenza che il debito contratto dalla società fallita, per spese ed onorari, verso il predetto difensore non è riferibile, ne' opponibile alla "massa" ed il relativo credito del difensore non può essere soddisfatto in prededuzione, ne' pagato in via privilegiata. (massima ufficiale)




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