Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30777 - pubb. 06/03/2024

Il Tribunale di Bari nega il concordato minore all’imprenditore individuale cancellato

Tribunale Bari, 15 Febbraio 2024. Est. Cesaroni.


Concordato Minore – Imprenditore individuale cancellato da Registro Imprese – Inammissibilità



È inammissibile la proposta di concordato minore formulata dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, che non opera alcuna distinzione tra imprenditore individuale o collettivo. Va, dunque, recepita e condivisa la tesi dell’ampia portata precettiva del quarto comma dell’art. 33 CCII, con applicabilità anche all’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, risultando in ogni caso conseguibile il beneficio dell’esdebitazione con la residuale liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Matteo Piccioni del foro di Rimini

Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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