Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30774 - pubb. 05/03/2024
Gli atti interruttivi della prescrizione producono i loro effetti anche nei confronti dei condebitori solidali?
Appello Milano, 13 Dicembre 2023. Pres. Meroni. Est. Giani.
Contratti garanzia – Interruzione – Natura della garanzia – Atti interruttivi della prescrizione – Effetti anche nei confronti dei condebitori solidali
In presenza di un inscindibile collegamento tra l’obbligazione principale e quella del garante, tenuto conto della pattuita natura solidale delle obbligazioni (art. 12, lett. c), si applica la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957, comma 4, c.c. e dall'art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali, in generale.
[Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che le parti avessero espressamente previsto la natura solidale delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, creando un inscindibile collegamento tra l’obbligazione principale e quella garantita (art. 12 lett c). A ciò, osservano i Giudici ambrosiani, si aggiungono altri indici che, pur non decisivi singolarmente considerati, assumono rilievo in una valutazione globale, per la qualificazione della garanzia come accessoria, piuttosto che autonoma:
-l’inserimento del contratto di garanzia nell’ambito dello stesso contratto di finanziamento;
-l’identità delle prestazioni dovute dai garanti e dalla debitrice principale, essendo tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. L’art. 12 a) del contratto di garanzia, in particolare, prevede che “la fideiussione garantisce tutto quanto è dovuto dal debitore, per capitale, interessi, anche se moratori ed ogni altro costo accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, oltre ad ogni onere tributario”, individuando l’impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale e deponendo per la natura non autonoma della garanzia.
A differenza della fideiussione, si osserva nella decisione, l'obbligazione del garante autonomo è qualitativamente diversa da quella garantita e con essa (tendenzialmente) non sovrapponibile, in quanto non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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