Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30724 - pubb. 27/02/2024
Il Tribunale di Forlì nega la ristrutturazione del consumatore con debiti c.d. promiscui
Tribunale Forlì, 05 Febbraio 2024. Est. Vacca.
Ristrutturazione del consumatore - Imprenditore cessato - Debiti residui c.d. promiscui - Ammissibilità
È inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposta dall’imprenditore individuale cessato con una residua debitoria maturata nell’esercizio dell’attività d’impresa. Invero, per essere consumatore non rileva il solo fatto di non svolgere attualmente un’attività professionale/imprenditoriale ma si richiede anche l’estraneità dei debiti da ristrutturare rispetto all’attività imprenditoriale o professionale, con la conseguenza che in presenza di debiti “promiscui” resta esclusa tale qualità, senza alcuna rilevanza alla prevalenza o meno di tale debitoria (cfr. in tal senso Trib. Mantova 27/02/2023; Trib. Pistoia 13/12/2022; Trib. Ancona 11/01/2023; Trib. Rimini 15/02/2023; Trib. Treviso 07/02/2023; Trib. Genova 16/11/2022; Trib. Bologna 30/12/2022 e 27/02/2023; App. Bologna 16/06/2023).
Solo la natura consumeristica dei debiti da ristrutturare consente di accedere allo strumento di particolare favore previsto dall’art. 67 CCII per il debitore/consumatore, il cui speciale trattamento (sottrazione al voto dei creditori, possibilità per il giudice di verificare la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria solo in presenza di specifica opposizione dei creditori, etc.), non si giustifica, invece, in presenza di debiti contratti nell’attività professionale o imprenditoriale svolta. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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