Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30587 - pubb. 08/02/2024

Composizione negoziata della crisi d'impresa e misure protettive: fumus boni iuris e compito dell’esperto

Tribunale Avellino, 30 Ottobre 2023. Est. Russolillo.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Valutazione del tribunale



Passando all'esame del merito, la natura cautelare del procedimento relativo alla conferma delle misure protettive nell’ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, impone la verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora, secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono nella materia in esame.


Il fumus boni iuris consiste anzitutto nell'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, vale a dire l'esistenza di uno stato di crisi ovvero, secondo la tesi qui condivisa, anche di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile, tale cioè da rendere tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza.


La valutazione delle prospettive di risanamento è rimessa in primis alla valutazione dell'esperto, il quale avvia le trattative solo quando ritiene che esse siano concrete e possano essere dunque discusse con le parti interessate a darvi corso , con la precisazione che, in caso di accesso alle misure protettive, le verifiche compiute dall'esperto sono rimesse anche al vaglio del tribunale, il quale non basa il proprio giudizio esclusivamente sulla dichiarazione dell'imprenditore in merito alla perseguibilità del risanamento sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, ma è chiamato ad acquisire un motivato parere dell'esperto, nonché a valutarne la congruità e coerenza logica sulla base di precisi riscontri estrinseci, potendo anche provvedere in casi di insuperabile incertezza alla nomina di un ausiliario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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