Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30576 - pubb. 06/02/2024

Validità ed opponibilità alla curatela del contratto bancario composto da più fogli sciolti

Tribunale Torre Annunziata, 10 Gennaio 2024. Pres. Abete. Est. Magliulo.


Tribunale – Impugnazione stato passivo – Conto corrente bancario – Onere della prova – Scrittura privata composta da più fogli sciolti – Validità – Assenza di data certa – Opponibilità



In ipotesi di opposizione allo stato passivo afferente conti correnti la banca ricorrente – considerato che il saldo finale è la risultante della sommatoria dei vari addebiti effettuati in corso di rapporto – deve necessariamente provare la sussistenza delle condizioni, fattuali, contrattuali e legali, delle singole annotazioni (anche se eventualmente riferite ad un anticipo fatture o a conti collegati e/o tecnici) per interessi, spese e commissioni comunque denominate addebitate, producendo in giudizio sia gli estratti conto, comprensivi di scalari, dall’apertura alla chiusura del conto, sia gli atti scritti giustificativi degli addebiti contestati, pena il rigetto, in toto o in parte, della domanda, a nulla rilevando la circostanza che gli estratti conto inviati nel corso del rapporto non fossero stati contestati dal correntista.


Se è vero che la scrittura privata secondo l’art. 2702 c.c. è una dichiarazione sottoscritta dalla parte contro cui fa prova fino a querela di falso, è pur vero che l’articolo in esame non chiarisce se tale principio si applichi solo in presenza di un foglio materialmente unico (anche se composto da più facciate) oppure anche in caso di più fogli “sciolti”, uniti insieme da una semplice spilletta (e perciò astrattamente alterabili mediante la sostituzione delle pagine antecedenti la sottoscrizione) sottoscritti solo nell’ultima facciata.
In assenza di indicazioni nella norma di riferimento a favore dell’una o dell’altra opzione interpretativa, è necessario procedere ad un’interpretazione rigorosa secondo la quale, in caso di più fogli sciolti semplicemente spillati insieme, la prescrizione della forma scritta imposta dall’art. 117 t.u. bancario a garanzia del correntista può intendersi effettivamente rispettata solo se tutti i fogli del documento contrattuale siano firmati dal correntista. Del resto una simile lettura trova conforto nell’art. 72 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili che, sebbene dettato per le scritture private autenticate dai notai, contiene un principio generale che impone, laddove la scrittura privata sia composta da più fogli sciolti, che le parti non possano limitarsi a firmare solo l’ultima pagina ma debbano sottoscrivere anche le pagine intermedie. E tanto vale a maggior ragione, nei casi come quelli dell’impugnativa allo stato passivo, in cui una delle parti del giudizio è il curatore fallimentare che non ha partecipato alla conclusione del contratto posto a base della domanda azionata dal ricorrente.


Anche nel caso di preesistenza acclarata del rapporto bancario alla sentenza di fallimento, le condizioni contenute, derogative della normativa civilista e bancarie, nei contratti privi di data certa non possono essere prese in considerazione ai fini della ricostruzione del saldo finale in quanto manca la prova che i contratti siano stati effettivamente sottoscritti nelle date indicate. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli


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