Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30528 - pubb. 30/01/2024
Responsabilità degli organi della controllante e legittimazione ad agire del curatore dopo la chiusura del fallimento
Tribunale Napoli, 13 Settembre 2023. Pres. Graziano. Est. Grimaldi.
Tribunale delle Imprese - Attività di direzione e coordinamento - Responsabilità - Legittimazione del curatore - Fattispecie
La chiusura del fallimento non impedisce al curatore di proseguire sia le azioni in corso relative ai diritti ricompresi nel patrimonio del fallito che le azioni della massa in quanto la ratio dell’art. 118, 2 comma, legge fallimentare – che notoriamente risiede nell’esigenza di coniugare gli interessi della procedura di portare a termine i giudizi pendenti da cui possa derivare un incremento dell’attivo con il rispetto del principio della ragionevole durata del processo – comporta che il richiamo all’art. 43 contenuto nella norma de qua va inteso non come elemento delimitante il novero delle azioni che il curatore può proseguire bensì come riferimento all’unica norma della legge fallimentare che prevede la legittimazione processuale del curatore in luogo del fallito.
L’azione di responsabilità ex art. 2497, comma 2, c.c. degli organi della società controllante costituisce un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, non impone la necessaria evocazione in giudizio della società controllante in quanto la solidarietà passiva non implica il sorgere di un litisconsorzio necessario, ed è ravvisabile anche nel caso di omessa valutazione dell’incapacità della società controllata di operare sul mercato senza dipendere del tutto dalla società controllante. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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