Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30480 - pubb. 23/01/2024

Rapporti bancari: gli estratti conto analitici sono sempre e comunque indispensabili?

Tribunale Padova, 02 Gennaio 2024. Est. Maiolino.


Conto corrente bancario – Ricostruzione – Estratti conto analitici



Non è condivisibile la tesi per cui gli estratti conto analitici sono sempre e comunque indispensabili per qualsiasi accertamento contabile voglia condursi.


[Nel caso di specie, il Tribunale di Padova ha dunque osservato che: “risultano disponibili per l’intero periodo i riassunti scalari, il dettaglio degli interessi, delle spese addebitate e delle commissioni, con il dettaglio per il loro conteggio. Detti documenti consentono già di svolgere alcune verifiche: ad esempio, gli scalari riportano i saldi per valuta a ciascuna specifica data, cosicché è possibile ricostruire la movimentazione del conto per ciascuna fine giornata con riferimento alla valuta, mentre non è possibile ricostruire le singole operazioni avvenute per ciascun giorno né è possibile ricostruire la data contabile delle singole operazioni. Il dettaglio di competenze e commissioni arricchiscono poi il corredo documentale consentendo di conteggiare il monte addebiti e la modalità con cui gli stessi sono stati calcolati.
La consulente del giudice ha quindi analizzato i documenti descritti seguendo rigorosamente il quesito conferito e distinguendo la propria analisi in più periodi.
Dal 18.5.2006 al 31.1.2007 ha correttamente ricostruito il conto addebitando i soli interessi debitori nella misura del tasso legale pro tempore vigente, atteso che per detto periodo non è risultato concluso alcun contratto scritto tra le parti a sostegno del rapporto di conto corrente.
Per il periodo dall’1.2.2007 al 31.12.2009 si è poi limitata ad eliminare le competenze non pattuite e l’effetto anatocistico, mentre non ha operato alcuna rettifica sul meccanismo delle valute, non essendo a conoscenza della data delle singole operazioni: si tratta infatti del periodo successivo alla conclusione dell’accordo scritto datato 31.1.2007 che riporta la sola clausola relativa al tasso di interesse debitorio.
Va peraltro chiarito che detto accordo, pur riportando anche la clausola precedente, non vale per il periodo precedente a colmare la lacuna contrattuale di cui si è detto: il fatto stesso che la banca convenuta attribuisca alla dichiarazione “valore di atto ricognitivo” (pag. 8 conclusionale) conferma che non si tratta di una pattuizione, che necessariamente dev’essere contestuale alla conclusione del rapporto, bensì di una dichiarazione resa a posteriori, che certo non integra i presupposti di cui all’art. 117 TUB.
Per il successivo periodo dall’1.1.2010 al 17.11.2014 la CTU ha correttamente eliminato addebiti per competenze e spese, atteso che – come appena detto – l’accordo del 2007 riguardava il solo tasso debitorio, ha eliminato come sopra la capitalizzazione degli interessi debitori ma ha anche eliminato il meccanismo delle valute, atteso che neanche lo stesso trova supporto contrattuale e da detta data può esserne verificata l’incidenza sul conto, attesa la disponibilità degli estratti conto integrali.”] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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