Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30440 - pubb. 17/01/2024

Obblighi dell'avvocato nei confronti del cliente: livello di complessità dell'incarico e preventivo scritto

Cassazione civile, sez. III, 11 Dicembre 2023, n. 34412. Pres. Scarano. Est. Moscarini.


AVVOCATO - ONORARI - Obblighi informativi ex art. 13, comma 5, l. n. 247 del 2012 - Livello di complessità dell’incarico e prevedibile misura del costo della prestazione - Onere della prova - A carico del professionista - Fondamento



Nell'adempimento del proprio incarico professionale l'avvocato ha l'obbligo, ex art. 13, comma 5, della l. n. 247 del 2012, di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico - fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico - e di comunicare al cliente, in forma scritta, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese forfettarie e compenso professionale; poiché tali obblighi attengono alla diligenza professionale ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., grava sul professionista il correlato onere probatorio. (massima ufficiale)




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