Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30432 - pubb. 16/01/2024

Onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assume l'assenza originaria della forma scritta ex art. 117 TUB

Appello Firenze, 14 Dicembre 2023. Pres. Delle Vergini. Est. Nannipieri.


Obbligazioni bancarie – Onere della prova a carico del correntista che agisca in ripetizione – Mancata forma scritta ex 117 TUB – Contratto risalente ad oltre dieci anni prima – Onere di consegna ex 119 TUB o di produzione a carico della banca – Insussistenza



Il correntista che agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitati o per la rideterminazione del saldo ha l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, ancorché si tratti di un fatto negativo; in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assume l'assenza originaria della forma scritta ex art. 117 TUB non può dirsi assolto solo con la mancata consegna del contratto ex 119 TUB ovvero con la mancata produzione in giudizio ad opera della banca, posto che quest'ultima non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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