Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30381 - pubb. 09/01/2024

L’art. 47, comma 4, CCI consente soltanto integrazioni al piano o la produzione di nuovi documenti, non il radicale mutamento dello stesso o della proposta

Tribunale Lucca, 03 Ottobre 2023. Pres. Giuntoli. Est. Capozzi.


Concordato preventivo – Sindacato di ammissibilità – Integrazione del piano – Cambiamento del piano



L’art. 47, comma 4, CCI consente soltanto “integrazioni al piano” o la produzione di “nuovi documenti”, questi ultimi da intendersi funzionali a corroborare il piano proposto, previa concessione di un termine da parte del tribunale, termine che può essere concesso o meno in ragione di eventuali profili di inammissibilità.


Detta norma non è tuttavia invocabile quando si tratta di passare da un piano di concordato ad un altro, secondo le diverse tipologie definite dall’art. 84, co.1 CCI, o, detto altrimenti, di sostituire un piano di ristrutturazione con un altro completamente diverso per tipologia.


D’altro canto, la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi si definisce nel suo oggetto, ai sensi degli artt. 40, comma 2, e 44, comma 1, non solo in relazione allo strumento di regolazione prescelto tra quelli messi a disposizione dall’ordinamento, ma anche in relazione al piano e alla proposta concretamente approntati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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