Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30327 - pubb. 16/12/2023
Il d. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sulla revocabilità dei contratti di garanzia finanziaria
Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2023, n. 29998. Pres. Cristiano. Est. Perrino.
Fallimento – Azione revocatoria – Garanzia finanziaria – D. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE – Effetti
In tema di fallimento, il d. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sul regime di revocabilità, ai sensi dell'art. 67 l. fall., dei contratti di garanzia finanziaria o di fornitura di essa stipulati nel c.d. periodo sospetto; ne consegue che l'incameramento della somma derivante dall'escussione della garanzia, anche se legittimamente conseguito in via autonoma dopo l'apertura della procedura concorsuale, resta travolto dalla dichiarazione di inefficacia della garanzia medesima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte:
“In tema di fallimento, il d. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sul regime di revocabilità, ai sensi dell’art. 67 l. fall., dei contratti di garanzia finanziaria o di fornitura di essa stipulati nel c.d. periodo sospetto; ne consegue che l’incameramento della somma derivante dall’escussione della garanzia, anche se legittimamente conseguito in via autonoma dopo l’apertura della procedura concorsuale, resta travolto dalla dichiarazione di inefficacia della garanzia medesima.”
Massimario Ragionato
Testo Integrale