Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30244 - pubb. 05/12/2023

Liquidazione Controllata: il Diritto di azione e difesa del liquidatore è pregiudicato dall'assenza di disposizioni che consentano di beneficiare del gratuito patrocinio

Tribunale Verona, 28 Novembre 2023. Est. Lanni.


Liquidazione controllata - Diritto di azione e difesa del liquidatore - Patrocinio a spese dello Stato



Deve essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrarietà agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede che anche nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro per le spese, la procedura si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e dell’art. 146 del D.P.R. n. 115/02, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità alla procedura di liquidazione controllata, dalla sentenza di apertura alla chiusura.


*


La decisione si basa sui seguenti argomenti:


- La procedura di liquidazione controllata, al pari della procedura di liquidazione giudiziale, può (e deve) esercitare azioni giudiziali o essere chiamata a difese in azioni giudiziali nell'ottica del miglior soddisfacimento dei creditori.


- Tuttavia, nell'ipotesi in cui la procedura di liquidazione controllata sia priva di attivo o si caratterizzi per un attivo insufficiente, il diritto di azione e difesa del liquidatore è pregiudicato dall'assenza di disposizioni che consentano alla procedura di beneficiare dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


- L'assenza di tali disposizioni viola l'art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento.


- La violazione dell'art. 24 della Costituzione è tanto più evidente, ove si consideri che la tutela giurisdizionale rappresenta per la procedura di liquidazione controllata uno strumento necessario per realizzare il suo scopo.


- L'art. 3 della Costituzione, inoltre, impone al legislatore di trattare i soggetti in situazioni analoghe in modo analogo.


- In questo caso, la procedura di liquidazione controllata è equiparabile per struttura e funzione alla liquidazione giudiziale, ma non gode dei medesimi diritti.


La Corte ha quindi trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi sulla questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale