Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30198 - pubb. 28/11/2023

La Corte di Giustizia UE sulla validità di varie clausole contenute in contratti di credito al consumo

Corte Giustizia UE C-321/22, 23 Novembre 2023. Pres. Lycourgos. Est. Spineanu-Matei.


Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di credito al consumo – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Costo del credito extrainteressi – Articolo 7, paragrafo 1 – Azione dichiarativa – Interesse ad agire – Articolo 6, paragrafo 1 – Accertamento del carattere abusivo di una clausola – Conseguenze



1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,


deve essere interpretato nel senso che:
purché l’esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola relativa a costi extrainteressi di un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore non sia escluso in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa, il carattere abusivo di una siffatta clausola può essere accertato in considerazione del fatto che tale clausola prevede il pagamento da parte di tale consumatore di spese o di una commissione di importo manifestamente sproporzionato rispetto al servizio fornito in cambio.


2) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività,


deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale, come interpretata nella giurisprudenza, che impone, affinché possa essere accolta l’azione giudiziaria di un consumatore diretta a far accertare l’inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un’azione di ripetizione dell’indebito o quando egli può far valere detta inopponibilità nell’ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.


3) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letto alla luce dei principi di effettività, di proporzionalità e di certezza del diritto,


deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che un contratto di mutuo stipulato tra un professionista e un consumatore sia dichiarato nullo nell’ipotesi in cui si accerti che solo la clausola di tale contratto che fissa le modalità concrete di pagamento delle somme dovute alle scadenze periodiche è abusiva e che detto contratto non può sussistere senza tale clausola. Tuttavia, qualora una clausola contenga una pattuizione separabile dalle altre pattuizioni di tale clausola, idonea ad essere oggetto di un esame individualizzato del suo carattere abusivo, la cui soppressione consentirebbe di ristabilire un equilibrio reale tra le parti senza incidere sulla sostanza del contratto di cui trattasi, tale disposizione, letta alla luce di detti principi, non implica che siffatta clausola, né che tale contratto, siano invalidati nel loro insieme. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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