Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30192 - pubb. 28/11/2023

Misure protettive: impossibilità di proroga o conservazione degli effetti a seguito dell’apertura del concordato preventivo

Tribunale Busto Arsizio, 31 Ottobre 2023. Pres., est. Lualdi.


Crisi d’Impresa – Decreto di apertura del concordato preventivo – Impossibilità di proroga o conservazione dell’efficacia delle misure protettive



In caso di apertura del concordato preventivo, l’intervenuta scadenza delle misure concesse per decorso del termine non pone un tema di “conservazione” dei loro effetti, ma esclusivamente la possibilità di una loro proroga esplicita, ai sensi dell’art. 55, co. 4, CCII.


L’art. 54, co. 5, CCII è destinato viceversa a regolare la diversa ipotesi di misure protettive concesse in quanto strumentali ad un originario piano di soluzione della crisi che viene modificato nel corso del procedimento unitario e che non richiede al Tribunale alcun nuovo ed ulteriore vaglio di strumentalità.


Posta questa premessa, l’intervenuta apertura della procedura di concordato preventivo esclude fisiologicamente la permanenza proprio di quelle “trattative” che hanno già condotto all’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi ed a cui le misure protettive dovrebbero risultare strumentali anche con riferimento alla loro eventuale proroga. L’apertura della procedura di concordato esclude infatti la permanenza di ulteriori trattative dovendosi ritenere ormai cristallizzata la proposta ed il piano sottoposto definitivamente al voto dei creditori. (Matteo Lamperti) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Matteo Lamperti


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