Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30163 - pubb. 23/11/2023

Inammissibilità dell’istanza di liquidazione giudiziale ex art. 119 u.c. CCII

Tribunale Ivrea, 18 Ottobre 2023. Pres. Bevilacqua. Est. Petronzi.


Liquidazione giudiziale - Concordato preventivo omologato - Inammissibilità



È inammissibile l’istanza di liquidazione giudiziale depositata - nel vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza - all’esito della procedura di concordato preventivo non dichiarato risolto, salvo che lo stato di insolvenza sia conseguente a debiti sorti successivamente al concordato. (Marika Ruggiero) (riproduzione riservata)


(Nel caso di specie, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di liquidazione giudiziale depositata da un creditore chirografario insoddisfatto all’esito della liquidazione concordataria atteso che, ai sensi dell’art. 119 u.c. CCII, applicabile, ex art. 390 CCII, il tribunale può dichiarare aperta la dichiarazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo; ebbene, nel caso esaminato, la procedura di concordato non era più pendente al momento del deposito della domanda di liquidazione giudiziale che, dunque, era soggetta all’applicazione degli artt. 119 ult. co e 390 CCII. Dunque, la liquidazione giudiziale non avrebbe potuto essere pronunciata non essendo intervenuta alcuna risoluzione del concordato preventivo).



Segnalazione dell'Avv. Marika Ruggiero


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