Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30156 - pubb. 22/11/2023
Liquidazione controllata ed esecuzione pendente: non opera il privilegio fondiario ex art. 41 TUB
Tribunale Ivrea, 20 Ottobre 2023. Est. Petronzi.
Liquidazione Controllata – Creditore fondiario – Privilegio processuale ex art. 41 TUB – Esclusione – Privilegio operante solo nella liquidazione giudiziale – Sussistenza
L’azione esecutiva individuale promossa dal creditore fondiario diviene improseguibile a seguito dell’apertura della liquidazione controllata. Infatti, l’art. 41 TUB costituisce disposizione speciale rispetto al dettato del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 CCII e 150 CCII e, in quanto tale, non è suscettibile di applicazione analogica; sicché, la deroga di cui all’art. 41, comma 2 TUB si applica solo al fallimento, oggi liquidazione giudiziale, non anche alla liquidazione controllata. (Marika Ruggiero) (riproduzione riservata)
(Nel caso di specie, il Tribunale di Ivrea ha autorizzato il subentro da parte del Liquidatore nella procedura esecutiva immobiliare radicata dal creditore fondiario già pendente al momento dell’apertura della liquidazione controllata ma non ai sensi dell’art. 41 comma II TUB bensì al fine di apprendere il ricavato residuo dalla vendita, da destinare comunque al fondiario atteso che il detto creditore, in forza della garanzia reale, avrebbe in ogni caso avuto il diritto a soddisfarsi in via primaria sul ricavato della vendita esecutiva sebbene, in seguito alla sentenza di apertura della liquidazione controllata, l’azione esecutiva avrebbe dovuto essere dichiarata improseguibile ex art. 150 CCII.)
Segnalazione dell'Avv. Marika Ruggiero
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