Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30154 - pubb. 22/11/2023

In caso di attivo insufficiente, il compenso del curatore non va ridotto e deve essere posto a carico dell’erario

Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2023, n. 27442. Pres. Cristiano. Est. Terrusi.


Fallimento – Curatore – Liquidazione del compenso – Attivo insufficiente



L’ambito operativo dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002 – il quale stabilisce che, in caso di fallimento privo di attivo, spese ed onorari dovuti ad ausiliari del magistrato sono anticipati dall'erario, disposizione che si applica anche al compenso del curatore in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 174 del 2006 – ricomprende anche l’ipotesi in cui l’attivo del fallimento sia insufficiente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


[Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto errata la decisione del tribunale, la quale ha affermato che il compenso doveva essere ridotto in base alla effettiva disponibilità di cassa del fallimento, così come ha errato nell’affermare che la parte del compenso eccedente la disponibilità di cassa non potesse essere posta a carico dell’erario.]




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