Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30153 - pubb. 22/11/2023

La Motivazione della liquidazione del Compenso del Curatore del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 27 Settembre 2023, n. 27442. Pres. Cristiano. Est. Terrusi.


Fallimento – Curatore – Liquidazione del compenso – Motivazione



Se è vero che il decreto di liquidazione deve essere motivato in relazione alle valutazioni - pur discrezionali - operate ai fini concreti, è altrettanto vero che la motivazione del decreto non dev'essere ampia come quella di una sentenza, né succinta, come quella di un’ordinanza, ma può ben essere sommaria, nel senso che il giudice, senza ritrascriverli nel decreto, può limitarsi a indicare quali elementi, tra quelli indicati nell'istanza che lo ha sollecitato, lo abbiano convinto ad assumere il provvedimento richiesto, essendo semplicemente e altrimenti tenuto, in ottemperanza all'obbligo di motivazione impostogli dall'art. 111, sesto comma, cost., a dar prova, anche per implicito, di aver considerato tutta la materia controversa (v. Cass. Sez. 6-1 n. 21800-13, Cass. Sez. 1 n. 16956-17, Cass. Sez. 6-1 n. 26894-20). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


[Nel caso di specie, il tribunale ha richiamato l’istanza del curatore e ha indicato i riferimenti essenziali del computo (l’attivo realizzato e il passivo accertato), riferendo di aver considerato l’importanza del fallimento e l’attività effettivamente espletata da curatore. Ciò soddisfa l’onere motivazionale di un decreto del tipo di quello in esame.]




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