Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30087 - pubb. 11/11/2023

Revoca della sentenza dichiarativa di fallimento e oneri del curatore che agisca per la liquidazione del compenso

Cassazione civile, sez. I, 28 Settembre 2023, n. 27523. Pres. Cristiano. Est. Terrusi.


Fallimento – Revoca – Liquidazione del compenso del curatore



Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall'atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato.


È invece pacifico che, in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, mentre la liquidazione del compenso dovuto al curatore spetta al tribunale già preposto alla procedura, l'istanza con cui il curatore chiede porsi il menzionato compenso a carico dell'erario non può essere proposta al medesimo giudice mediante l'instaurazione di un procedimento camerale non contenzioso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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