Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29996 - pubb. 04/10/2023

Formalità per la sottoscrizione e genuinità del consenso dei creditori

Tribunale Alessandria, 03 Ottobre 2023. Pres. Dragotto. Est. Bianco.


Accordi di ristrutturazione - Forma - Autenticazione notarile delle sottoscrizioni



Con una sentenza puntualmente argomentata il Tribunale di Alessandria ha omologato gli accordi di ristrutturazione dei debiti conclusi da una società in liquidazione all’esito del procedimento avviato con ricorso ex art. 44 CCII, rilevando come, anche nell’attuale contesto normativo, nessuna norma prescriva la forma degli accordi, il che esclude la necessità dell’autenticazione notarile delle sottoscrizioni, “potendo l'autenticazione essere surrogata da altri elementi che risultino idonei a garantire la genuinità del consenso prestato”.


Nella specie, tale genuinità è stata ravvisata nella sussistenza di una serie di elementi, quali (i) lo scambio di ciascuna proposta e accettazione, firmate digitalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata; (ii) la validità delle firme digitali e la riferibilità delle stesse a ciascun creditore; (iii) la presenza di lettere di conferma da parte dei creditori circa l’opposizione delle sottoscrizioni e la volontà di adesione agli accordi; (iv) l’assenza di opposizioni all’omologazione ("considerato che i creditori aderenti avrebbero potuto opporsi qualora vi fosse stato un consenso non validamente prestato").


Il Tribunale alessandrino ha poi ribadito quanto affermato dagli interpreti nel vigore della legge fallimentare circa la possibilità che la richiesta di omologazione abbia ad oggetto più accordi in luogo di un unico contratto, non facendo tale impostazione venir "meno il carattere del piano e dell'accordo complessivamente raggiunto". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Andrea Cerutti


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