Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29985 - pubb. 26/10/2023

Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c.

Cassazione civile, sez. III, 31 Maggio 2023, n. 15439. Pres. De Stefano. Est. Saija.


Opposizione all'esecuzione e opposizione distributiva - Oggetto - Differenze - Alternatività dei rimedi - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Fondamento



L'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e quella distributiva ex art. 512 c.p.c. divergono per l'oggetto - concernendo la prima il diritto di procedere all'esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato nella singola procedura - e possono tra loro concorrere ed essere anche fondate sul medesimo fatto costitutivo, senza essere legate da un nesso di successione cronologica o di esclusività alternativa, in quanto l'interesse del debitore esecutato a contestare il diritto di agire "in executivis" (ancorché nelle sole residuali ipotesi previste del vigente art. 615, comma 2, ult. periodo, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 59 del 2016) è configurabile anche quando la procedura sia giunta alla fase distributiva e non è realizzabile mediante la proposizione della sola opposizione ex art. 512 c.p.c. (massima ufficiale)




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