Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29969 - pubb. 04/11/2023

Accesso dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese al procedimento di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss CCII

Appello Venezia, 17 Ottobre 2023. Pres. Taglialatela. Est. Marani.


Procedimento di liquidazione controllata del patrimonio – Art. 33 C.C.I.I. – Qualificazione del debitore – Applicabilità art. 268 CCII in caso di ex imprenditore individuale



Decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell’impresa individuale non è più possibile l’apertura della liquidazione giudiziale. Nulla osta allora a che l’ex imprenditore individuale, ormai divenuto consumatore, possa chiedere l’accesso alla procedura della liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 (art. 33 CCII ndr) della medesima disposizione in base al quale “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”.


In buona sostanza, in ragione della cessazione dell’attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presuppongono l’operatività dell’azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all’accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come, per l’appunto, la liquidazione controllata. (Paolo Polato) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Paolo Polato


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