Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29911 - pubb. 14/10/2023
Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e oneri di diligenza del notificante
Cassazione civile, sez. II, 28 Settembre 2023, n. 27540. Pres. Manna. Est. Poletti.
Processo civile – Notificazione – Art. 140 c.p.c. – Stabile dimora in luogo diverso dalla residenza anagrafica – Oneri di diligenza del notificante
Con riguardo alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presso la residenza anagrafica del destinatario dell'atto, in realtà dimorante stabilmente altrove, la notifica deve ritenersi correttamente eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l’inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento dell’effettiva residenza del destinatario della stessa.
La notificazione in questione non è valida anche se effettuata nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ..
L'orientamento tiene conto dell’efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche: è stato infatti riconosciuto che “la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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