Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29735 - pubb. 19/09/2023

Sul criterio di valutazione dell’alternativa liquidatoria nella procedura del consumatore

Tribunale Forlì, 29 Agosto 2023. Est. Vacca.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCI – Contestazione del creditore – Valutazione dell’alternativa liquidatoria – Criterio di comparazione – Risorse derivanti da procedure esecutive individuali – Esclusione – Flussi ricavabili nel triennio ex artt. 279 e 282 CCII – Ammissibilità



In caso di contestazione della convenienza della proposta di ristrutturazione ex art. 67 CCII, per procedere all’omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l’unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l’effetto esdebitatorio, che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste.
Tale convenienza sussiste ogni qualvolta il debitore mette a disposizione dei creditori una quota mensile dei propri stipendi futuri per un periodo certamente superiore al termine triennale di durata della liquidazione controllata, tenuto conto che decorso detto termine si determina l’esdebitazione di diritto ed il liquidatore non potrà apprendere le ulteriori quote dei redditi futuri. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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