Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29723 - pubb. 15/09/2023

Il Tribunale di Torino conferma l’orientamento per cui il liquidatore va scelto tra gli iscritti all’albo ex art. 356 CCII

Tribunale Torino, 03 Agosto 2023. Pres. Nosengo. Est. Pittaluga.


Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Conferma del gestore non iscritto all’albo ex art. 356 CCII - Esclusione



Ai fini della nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII1, devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, per cui laddove il professionista, in principio designato dall’OCC, non risulti iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’Autorità Giudiziaria alle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al CCII, sussistono giustificati motivi ex art. 270 comma 2 lett. b) CCII per nominare un liquidatore diverso, il quale verrà scelto tra gli iscritti nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, residente nel circondario del Tribunale competente. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale