Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29678 - pubb. 07/09/2023

Ristrutturazione dei debiti del consumatore e merito creditizio

Tribunale Parma, 06 Marzo 2023. Est. Colladet.


Consumatore - Merito creditizio - Valutazione



Il merito creditizio va valutato in relazione al reddito disponibile del sovraindebitato al momento della concessione del finanziamento (non potendo certo chiedersi all’istituto di credito di aver svolto una valutazione sulla base di fatti sopravvenuti, che pertanto non potevano essere considerati ai fini della concessione del finanziamento), dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, quest’ultimo da quantificarsi in misura non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.


L’istituto di credito che nel caso di finanziamenti successivi non ha tenuto conto nell’erogazione dell’ulteriore finanziamento del merito creditizio non può presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta ex art 69 co 2 CCII. (Isabella Grassi) (riproduzione riservata)



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