Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29554 - pubb. 27/07/2023

Credito fondiario e fallimento: la liquidazione condotta dal curatore e l’espropriazione singolare possono proseguire in competizione tra loro

Tribunale Lecco, 29 Maggio 2023. Est. Tota.


Fallimento – Liquidazione dell’attivo – Facoltà del curatore di vendere gli immobili del fallimento ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari – Incompatibilità con l’azione esecutiva preventivamente iniziata dal creditore fondiario – Insussistenza – Anteriorità del provvedimento che dispone la vendita – Irrilevanza



Il curatore ha facoltà di intraprendere in ogni momento la liquidazione delle attività immobiliari ipotecate a garanzia di finanziamenti fondiari, anche in pendenza dell’azione esecutiva iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore e malgrado l’ordinanza di vendita pronunciata dal giudice dell’esecuzione individuale; con la conseguenza, da un lato, che l’attività di liquidazione condotta dal curatore e l’espropriazione singolare possono entrambe proseguire in competizione tra loro e, dall’altro, che in difetto di un appropriato coordinamento tra il curatore e il professionista delegato l’eventuale conflitto tra diversi aggiudicatari deve essere risolto in base al criterio della priorità del trasferimento del bene. (Edmondo Tota) (riproduzione riservata)


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