Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29527 - pubb. 22/07/2023
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione
Cassazione civile, sez. III, 15 Febbraio 2023, n. 4748. Pres. De Stefano. Est. Condello.
Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti
La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura. (massima ufficiale)
Testo Integrale