Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29500 - pubb. 18/07/2023
Il PM non è legittimato a richiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata
Tribunale Milano, 01 Giugno 2023. Pres. Rossetti. Est. Giani.
Liquidazione controllata - Istanza di apertura ad iniziativa di terzi - Legittimazione attiva - Pubblico Ministero - Esclusione - Start up
Il Legislatore non ha avvertito la esigenza normata agli artt. 38 co. 1 e 73 e 83 CCII, con riferimento alle imprese assoggettabili alle procedure da sovraindebitamento, di comprendere il Pubblico ministero tra i soggetti legittimati a richiedere la liquidazione controllata del debitore.
E tale scelta non può essere trattata alla stregua di una lacuna da colmare o di un errore di coordinamento, in quanto è una scelta che ha tenuto conto delle finalità da perseguire e segnatamente quella di consentire al PM di avviare l' iniziativa avanti al tribunale concorsuale al fine di estromettere dal mercato un’impresa che rischia di recare grave pregiudizio al corretto funzionamento dell’economia solo nel caso in cui vi sia il superamento delle soglie dimensionali.
La medesima ratio deve allora ritenersi operante per la disciplina speciale dettata in materia di start up, la quale tratta siffatte imprese alla stregua delle imprese minori con conseguente applicazione della relativa norma di favore, seppur limitatamente alla cornice temporale prescritta dall’art. 25 co. 2 D.L. 179/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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