Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29449 - pubb. 07/07/2023

Accordo di ristrutturazione con condizione sospensiva dell'omologa con cram down

Tribunale Catania, 06 Dicembre 2022. Pres. Sciacca. Est. Laurino.


Accordo di ristrutturazione - Condizione sospensiva dell'omologa con cram down



L’accordo di ristrutturazione è un contratto bilaterale plurisoggettivo a causa unitaria (oppure un fascio di contratti bilaterali) la cui caratteristica fondamentale, ai fini del perfezionamento della fattispecie in vista della produzione dei relativi effetti giuridici conseguenti al giudizio (positivo) di omologazione da parte del tribunale, è costituita dalla condizione della necessità che l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dell’esposizione debitoria venga raggiunto in una fase endoprocessuale, come condizione del giudizio di omologazione.


In tal senso quindi elemento costitutivo funzionale al perfezionamento dell’accordo è che si realizzi anteriormente al giudizio omologatorio la fattispecie legale del concorde consenso di una percentuale minima del ceto creditorio, non inferiore al 60%, aprendosi solo all’esito di tale fase convenzionale la fase giurisdizionale vera e propria che porta al giudizio di omologazione.


Nel di specie, l’apposizione di una condizione collegata all’adozione da parte di un organo giurisdizionale di un provvedimento di cd. cram down fiscale - peraltro necessariamente successivo al raggiungimento di un accordo giuridicamente perfetto ed efficace inter partes, siccome propedeutico alla valutazione del tribunale in sede di omologazione, ovvero condiviso da almeno il 60% del ceto creditorio - rende evidente l’assenza del citato presupposto, ritenuto dalla legge necessario onde conseguire gli effetti propri dell’accordo di ristrutturazione all’esito del positivo vaglio giurisdizionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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