Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29420 - pubb. 04/07/2023

Connessione e prevalenza sono i criteri per valutare la fallibilità dell’imprenditore agricolo

Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2023, n. 2153. Pres. Cristiano. Est. Abete.


Fallimento - Imprenditore agricolo - Criteri della connessione e della prevalenza



L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova - da parte di chi la invoca in ossequio all’art. 2697, 2° co., cod. civ. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° co., cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, con la precisazione che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art. 2135, 3° co., cod. civ. assumono rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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