Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29369 - pubb. 23/06/2023

Esdebitazione: le ipotesi indicate dall’art. 142, comma 1, L.F. sono tassative

Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2023, n. 15359. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Esdebitazione - Ipotesi contemplate dall’art. 142, comma 1, l.fall. - Tassatività



La tassatività delle ipotesi contemplate dall’art. 142, comma 1, l.fall., in tema di esdebitazione, va affermata anche alla luce dell’art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 (cd. direttiva Insolvency), che circoscrive la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione, in deroga ai precedenti articoli da 20 a 22, facendo riferimento, tra l’altro, a condotte personali dell’imprenditore «disoneste o in malafede ai sensi del diritto nazionale» (par. 1) ovvero a «determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate» (par. 2), stante il favor dell’ordinamento unionale per l’istituto dell’esdebitazione (“discharge of debt”) cui è dedicato l’intero Tit. III della direttiva medesima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


[Nel caso di specie, la Suprema corte ha cassato la decisione impugnata la quale ha negato il beneficio dell'esdebitazione al socio illimitatamente responsabile facendo riferimento agli illeciti fiscali posti in essere dalla società, in periodi risalenti da nove a sette anni prima della dichiarazione di fallimento (che peraltro non è stato aperto su ricorso dell’Amministrazione finanziaria), elemento, questo che esorbita dal perimetro tracciato nel n. 5 (distrazione dell’attivo o esposizione di passività inesistenti; dissesto cagionato o aggravato rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio; ricorso abusivo al credito) e nel n. 6 (condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salva la riabilitazione) del primo comma dell’art. 142 l.fall., senza che sul punto siano state individuate concrete responsabilità personali del ricorrente, né richiamate eventuali ulteriori allegazioni del curatore o del comitato dei creditori con riguardo ad eventuali condotte di mancata cooperazione con gli organi della procedura (n. 1), ritardo nel suo svolgimento (n. 2), violazione dell’obbligo di consegna al curatore della corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento (n. 3), beneficio di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la domanda (n. 4).]


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