Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29354 - pubb. 22/06/2023

Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni e applicazione dell'art. 14 D.L. n.669/1996.14

Tribunale Brindisi, 28 Aprile 2023. Est. Natali.


Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni - Art. 14 D.L. n.669/1996.14 - Interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata - Necessità - Norma eccezionale e di stretta interpretazione - Configurabilità


Esecuzione forzata - Pluralità di titoli giudiziali inerenti al medesimo rapporto - Unicità del titolo - Configurabilità - Condizioni



Nella logica di un’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata, l'art. 14 D.L. n.669/1996.14, in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni secondo cui “1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo” e “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”, deve ritenersi norma eccezionale e di stretta interpretazione. Ciò, in quanto derogatoria rispetto al principio dell’immediatezza della tutela giurisdizionale, quale corollario della sua effettività e imposta da norme di rilievo sia costituzionale negli art. 24 e 113 Cost., sia sovranazionale negli art. 6 e 13 Cedu e 47 Cdfue.


Deve ritenersi che, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti inter partes, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all’esecuzione rimanga quello originario, quando, in difetto di una riforma radicale della pronuncia di primo grado, la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorra nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell’opposta. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, lo stand still di cui all'art. 14 l. 669 del 1996 dovrà essere essere osservato solo in relazione al primo titolo esecutivo di formazione giudiziale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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